Art. 5.
(Piano di ripartizione dei contributi).

      1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati sulla base di un piano di ripartizione predisposto dal Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.